ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l’Associazione denominata “Amici di Beppe Grillo di Reggio Emilia Associazione di Promozione Sociale no Profit”, abbreviabile in “Associazione Grilli Reggiani”, con sede a Reggio Emilia in Via Dimitrov, 150. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo. La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Scopi)
L’Associazione è apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
L’associazione, in questa fase di costituzione, conta oltre ai soci fondatori più di settecento sostenitori aderenti alle finalità statutarie e riuniti sotto la piattaforma informatica MEETUP.COM, al momento non associati.
L’Associazione, attenendosi ai principi di pace, di pluralismo delle culture e di solidarietà sociale, si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità provinciale per perseguire senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi finalizzate ai seguenti scopi:
a) Promuovere la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;
b) concorrere allo sviluppo della qualità urbana e al miglioramento della qualità della vita della collettività;
c) promuovere una corretta informazione della cittadinanza sui temi della libertà di espressione, dei diritti dei consumatori, del corretto rapporto tra cittadini e rappresentanze politiche;
d) favorire l’aggregazione e la socializzazione incoraggiando lo scambio di idee e informazioni tra gli aderenti, i cittadini, le Amministrazioni;
e) favorire tutte le forme partecipative e di democrazia diretta;
f) sollecitare la trasparenza e il dialogo con la cittadinanza, come motivo ispiratore di ogni Amministrazione,
g) stimolare gli enti locali a garantire un maggior equilibrio nell’utilizzo delle risorse pubbliche;
ART. 3 (Attività atte al raggiungimento degli scopi)
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
L’Associazione si propone di:
a) favorire il rispetto dell’ambiente, la libertà di informazione, la tutela dei consumatori, il corretto rapporto tra cittadini e rappresentanze politiche, Amministrazioni pubbliche svolgendo in proprio o in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, società, enti pubblici e privati, attività di promozione sociale rivolte a tutti gli abitanti e alla collettività come: feste, iniziative di solidarietà, attività di socializzazione, incontri, presidi e attività educative volte al miglioramento di comportamenti soggettivi e di stili di vita non consoni alle regole civili;
b) stipulare atti con associazioni o privati che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
c) organizzare e promuovere attività di confronto con le Amministrazioni e con la Cittadinanza realizzando progetti, studi e ricerche, iniziative editoriali, sia direttamente che in collaborazione con altre associazioni o privati, attinenti ai fini di cui sopra;
d) stimolare gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior dialogo con i singoli cittadini e con le varie possibili forme di rappresentanza (Associazioni, Comitati, Gruppi, ecc.).;
e) Partecipare e ove possibile intervenire direttamente nell’attività e nelle decisioni degli amministratori, dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici e dei dipendenti della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche.
f) Stimolare l’ottimizzazione delle infrastrutture e incoraggiare un’equa distribuzione delle risorse in particolare di quelle destinate alla tutela dell’ambiente, della sicurezza dei cittadini, alla tutela della salute, alla tutela dell’ambiente, alla distribuzione dei servizi, alla organizzazione del territorio;
g) svolgere nel rispetto delle leggi e delle istituzioni ogni attività idonea ovvero di supporto al proseguimento delle finalità di cui sopra;
h) aderire, ai sensi di legge, alla propaganda elettorale indiretta a sostegno di forze politiche che si prefiggono e perseguono le precedenti finalità statutarie.
Per lo svolgimento della suddetta attività, l’Associazione potrà avvalersi:
- di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non associate;
- in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART. 4 (Risorse economiche)
L’associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
a) quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea;
b) contributi degli aderenti e dei privati;
c) contributi, donazioni, lasciti provenienti da persone;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni e servizi agli associati, agli aderenti o a terzi;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. Il primo esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio dalla data di registrazione del presente statuto e termina il 31 dicembre 2008; i successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo
sottopone all’appro azione dell’Assemblea dei soci entro il successivo mese di febbraio.
Ogni rimborso delle spese sostenute a membri degli organi che costituiscono l’Associazione deve essere approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo e comunicato in apposito schema separato all’Assemblea, al momento dell’approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 5 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori, e sono ammessi a far parte dell’Associazione gli aderenti e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
ART. 6 (Criteri di ammissione a soci)
L’ammissione a socio è subordinata a una dichiarazione scritta di non appartenenza o semplice militanza in partiti politici e società segrete, alla non sussistenza di condanne penali passate in giudicato a proprio carico.
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle dichiarazioni e sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi associati nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del consiglio direttivo per:
a) comprovata mendacità della dichiarazione scritta;
b) mancato versamento anche parziale della quota associativa annuale;
c) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) persistenti o gravi violazioni degli obblighi statutari;
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 (Doveri e diritti degli associati)
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione e degli associati
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare alle Assemblea con diritto di voto trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione;
c) ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di
proprietà dell’Associazione.
ART. 8 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo (dei 15);
c) il Comitato di Indirizzo;
d) il Presidente;
e) L’Esecutivo.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, come regolato dall’art.4.
ART. 9 (l’Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega motivata.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Indirizzo, il Presidente, nomina i manager dell’Esecutivo in base alla rosa proposta dal Presidente;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni; le norme applicative del presente statuto
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quinto più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le Deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati indipendentemente dalla convocazione.
ART. 10 (il Consiglio Direttivo)
E’ formato dai membri del Comitato di Indirizzo (6), dal Presidente (1), dai membri dell’Esecutivo (4), eletti dall’assemblea, più altri soci eletti dall’assemblea in numero necessario per arrivare a 15.
Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
d) esercita il potere giudiziario e sanzionatorio all’interno del gruppo in tal caso si rimanda alle norme applicative del presente statuto, sottoponendo le decisioni riguardanti l’esclusione di un socio al voto dell’Assemblea;
e) presiedere alla gestione dello spazio detenuto sulla piattaforma informatica MEETUP.COM;
f) gestire i loghi e i marchi dell’Associazione.
Può essere convocato dal Presidente o da 4 componenti del Consiglio stesso. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica da recapitarsi almeno 2 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
In ogni caso il consiglio è presieduto dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a quindici, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi maggiorenni. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più componenti decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che procede alla ratifica o alla eventuale deliberazione di rigetto delle nomine. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un membro nominato segretario nella stessa seduta e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.
ART. 11 (il Presidente)
Il Presidente, eletto dall’Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo e di coordinare l’Esecutivo. L’incarico è annuale, da rinnovare con votazione .
Il Presidente propone i 4 manager all’Assemblea che procede a ratificarne la nomina. Riunisce l’Esecutivo per decisioni organizzative, nelle modalità e nei tempi a sua totale discrezione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
E’ facoltà del presidente nominare un vicepresidente che farà parte integrante dell’esecutivo.
ART. 12 Comitato di Indirizzo
Il Comitato di Indirizzo è composto da 6 membri eletti dall’Assemblea. Il suo compito è indirizzare l’Associazione nelle scelte e nelle attività inerenti la propaganda elettorale indiretta eventualmente sostenuta ai sensi di legge. Al Comitato di Indirizzo è demandato altresì il compito di vigilare sulla moralità degli eletti nelle liste appoggiate, nonché di verificarne la coerenza degli atti e delle dichiarazioni con il programma elettorale presentato. Il Comitato di Indirizzo viene convocato su
richiesta di un solo membro e può avvalersi della presenza o della consultazione degli eletti nelle liste appoggiate con la propaganda elettorale indiretta.
ART. 13 (Esecutivo)
L’esecutivo è composto da 4 membri nominati dall’Assemblea come ratifica della proposta avanzata dal Presidente.
E’ la struttura organizzativa dell’associazione ed ha questo come unico scopo. Il presidente assegna ad ogni manager le aree di sua competenza, così da coordinare le attività interne ed esterne all’associazione.
Nel caso di mancata rielezione annuale del Presidente da parte dell’assemblea , decade anche l’esecutivo.
ART. 14 (Scioglimento)
In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
ART. 15 (Norma finale-rinvio)
Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.



